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Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 1 del 22/06/2026 - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per le attività lavorative svolte in condizioni di prolungata esposizione al sole.

Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 1 del 22/06/2026

Data :

23 giugno 2026

Categorie:
Comune
Salute
Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 1 del 22/06/2026 - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per le attività lavorative svolte in condizioni di prolungata esposizione al sole.
Municipium

Descrizione

Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato l'ordinanza per fronteggiare l’emergenza caldo nei luoghi di lavoro all'aperto, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori durante le ore più critiche della giornata. Il provvedimento introduce un sistema di tutela flessibile, basato sulla prevenzione e legato all'effettivo rischio climatico registrato sul territorio, in linea con gli anni passati.


In vigore da mercoledì 24 giugno e valida fino al 31 agosto, l'ordinanza vieta l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12.30-16.00, divieto che scatterà nei giorni e nelle aree della regione in cui la piattaforma Worklimate, in relazione alla mappa per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa rilevata alle ore 12, segnali un livello di rischio ‘alto’. Questo blocco pomeridiano mira a tutelare le mansioni svolte prevalentemente all'esterno che comportano un'esposizione prolungata e rischiosa alla radiazione solare.


Tra i settori maggiormente interessati figurano l'agricoltura e il florovivaismo, i cantieri edili e navali all’aperto, le attività portuali, le attività estrattive in cava e l'ambito della logistica, con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione, deposito, carico e scarico merci in aree scoperte. Attenzione viene dedicata ai lavoratori addetti alla consegna delle merci mediante velocipedi o biciclette a pedalata assistita: i soggetti organizzatori del servizio sono tenuti ad adottare misure adeguate per prevenire lo stress termico e assicurando dotazioni di protezione adeguate.

Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2026, 10:28

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